Non è ricorribile per cassazione il rigetto della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento

Non è ricorribile per cassazione il rigetto della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento
21 Aprile 2017: Non è ricorribile per cassazione il rigetto della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento 21 Aprile 2017

Per la prima volta la Corte di cassazione (Cass., Sez. VI, 14.03.2017, ordinanza n. 6516) ha ritenuto che il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 non è ricorribile in cassazione.

Nel caso di specie, il titolare di un’impresa artigiana aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale con cui quest’ultimo aveva dichiarato l’inammissibilità alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012.

La Corte di cassazione ha però respinto il ricorso, affermando il principio di diritto secondo cui “il decreto che dichiara inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non sia ricorribile in Cassazione”.

Per la Corte di cassazione tale decreto di rigetto non ha i caratteri di definitività e decisorietà richiesti dall’art. 111, comma 7, Cost..

Ed infatti,  in base all’art. 111, comma 7, Cost., il “ricorso straordinario per cassazione è proponibile nei confronti di provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, abbiano, tuttavia, i requisiti di definitività e decisorietà, nel senso che, da un lato non sono assoggettati ad un diverso mezzo d’impugnazione e, dall’altro, sono idonei non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma anche ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato”.

Inoltre, per la Corte di cassazione, nel caso di specie trovano applicazione gli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, nulla vieta la riproposizione della proposta di accordo, non essendo, appunto, il decreto di rigetto né decisorio, né definitivo.

All’artigiano, pertanto, non resta che attendere cinque anni dall’emissione del decreto di rigetto (ex art. 2 L. n. 3/2012) e ridepositare in Tribunale una nuova proposta di accordo di composizione della crisi.

 

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